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Detraibilità dei prodotti Klover a biomassa ( legna e pellet) PDF Stampa E-mail

I prodotti Klover possono essere soggetti a detrazione fiscale a seconda delle leggi in vigore nei differenti Paesi europei. In Italia le detrazioni accessibili sono:

  • DETRAZIONE 36%


La legge finanziaria 2009 ha prorogato fino al 31 dicembre 2011 il termine per fruire della detrazione del 36% delle spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, opere di restauro e risanamento conservativo, lavori di ristrutturazione edilizia e lavori finalizzati al RISPARMIO ENERGETICO a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
Anche per l'acquisto e per l'installazione dei prodotti a legna ed a pellet con un rendimento misurato con metodo diretto non inferiore al 70 % è previsto questo beneficio fiscale. Pertanto anche i  prodotti Klover rientrano nella detrazione del 36%.

è stata prorogata, inoltre, l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10% per le prestazioni di servizi e le forniture di beni relative agli interventi di recupero edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata.

Nella seguente guida troverete le istruzioni per poter utilizzare al meglio le principali agevolazioni fiscali previste per gli interventi di recupero edilizio.

- attestato del produttore per la detrazione 36%
- comunicazione inizio lavori
- istruzioni per la compilazione

Per gli aggiornamenti sulla detrazione al 36% ti suggeriamo di controllare QUI


  • DETRAZIONE 55% PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA


Con la pubblicazione del decreto ministeriale dell' 11 Marzo 2008 il Ministero dello Sviluppo Economico ha fatto chiarezza sulla possibilità di ottenere delle agevolazione fiscali in caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Anche i prodotti a legna e/o pellet, quindi, possono rientrare negli interventi di riqualificazione energetica sensibili a detrazione IRPEF del 55%, a condizione che:

  1. abbiano un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI-EN 303-5;

  2. rispettino i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti;

  3. utilizzino biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche ed integrazioni.

Per gli aggiornamenti sulla detrazione al 55% ti suggeriamo di controllare QUI

 
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